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Quesiti in materia di Sicurezza sul lavoro e Formazione Professionale
Per Testo Unico Sicurezza Lavoro si intende l’insieme di norme comprese nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che riunisce ed armonizza le disposizioni contenute in alcune precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, congiuntamente abrogate dal decreto stesso. Questo decreto legislativo, che dà attuazione all’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, vengono strutturate e definite le norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro, aggiornate all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.
Con l’introduzione del D.Lgs. 81/2008, oltre all’ampliamento del campo di applicazione, è stato dato maggior rilievo al ruolo dell’organizzazione con la definizione nuova di tutti i soggetti, ed in particolare alla figura del preposto, ed a quello dei sistemi di gestione della sicurezza. Sono stati ridefiniti i ruoli delle figure chiave del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza, con l’introduzione di nuove figure quali il Rappresentante Territoriale o di Comparto. E’ stata affidata alle Parti Sociali la possibilità di istituire tavoli tecnici per predisporre norme, buone prassi e linee guida. Sono potenziate le prerogative delle Rappresentanze in azienda (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, RLST), che operano su base territoriale o di comparto, in tutte le aziende in cui non esista il R.L.S. aziendale. I RLST hanno diritto di ricevere un’adeguata formazione, frequentando un corso di almeno 64 ore ed un aggiornamento annuo di almeno 8 ore. Viene aggiunta la possibilità di effettuare sopralluoghi sui luoghi di lavoro e di fornire assistenza alle aziende. Il personale di INAIL, ISPESL, non preposto ad attività di sorveglianza, può svolgere consulenza alle imprese senza essere tenuto all’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.
La valutazione dei rischi è un procedimento per l’identificazione dei pericoli e la stima dei rischi ad essi connessi, finalizzato alla prevenzione dei danni alla salute. Essa va usata come uno strumento di lavoro per conseguire la programmazione del miglioramento continuo della prevenzione e protezione della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Si tratta quindi di una procedura di indagine sui pericoli presenti in azienda e della valutazione dei rischi connessi a quei pericoli. La realizzazione della valutazione dei rischi avviene con una procedura stabilita dalla stessa norma: • deve essere effettuata dal Datore di Lavoro, in ogni attività soggetta, ed aggiornata in funzione delle modifiche che possono avvenire all’interno dell’attività produttiva; • viene effettuata in collaborazione del R.S.P.P. ( Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ), R.L.S. ( Rappresentante dei Lavoratori ), ed il Medico Competente; • deve portare all’individuazione di tutti i rischi aziendali, alle mansioni svolte e all’individuazione delle misure più idonee di prevenzione e protezione.
FAQ
Presentiamo qui una raccolta delle domande che più frequentemente giungono ai nostri sportelli.
Principali adempimenti obbligatori ai sensi del D.LGS. 81/08
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