- 22 Gennaio 2015
- Postato da: Staff
- Categoria: Notizie
Dopo mesi di trattative politiche, il Consiglio dei ministri lo scorso 31 luglio ha approvato il documento contenente le decisioni italiane sull’attuazione nazionale della Pac 2014-2020. Le scelte nazionali sulla Pac hanno riguardato diverse questioni tra cui la figura dell’agricoltore attivo.
Sono considerati “agricoltori in attività” i soggetti che, al momento della presentazione della domanda UNICA 2015, dimostrano uno dei seguenti requisiti:
- iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. A partire dal 2016, non è sufficiente il possesso della Partiva Iva ma è necessario avere una dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente (2015) la presentazione della domanda UNICA. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.
Non devono dimostrare di essere agricoltori in attività le persone fisiche e giuridiche che hanno percepito nell’anno precedente (2014) pagamenti diretti per importi fino a:
- euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono, in misura maggiore al cinquanta per cento, ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del regolamento (CE) 1257/1999;
- euro milleduecentocinquanta negli altri casi.
Gli agricoltori che intendano richiedere i diritti all’aiuto previsti dal regime di pagamento di base sono tenuti a presentare la domanda all’organismo pagatore competente entro il 15 maggio 2015.
I Diritti all’aiuto, in numero pari agli ettari ammissibili, sono assegnati agli agricoltori in attività, che presentano domanda di assegnazione e che:
hanno avuto diritto ai pagamenti diretti per l’anno 2013
oppure
non hanno percepito pagamenti diretti per l’anno 2013 e producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima di cinquemila metri quadrati, o coltivavano vigneti,
oppure
nell’anno 2014 hanno avuto assegnati diritti all’aiuto dalla riserva nazionale nell’ ambito del regime di pagamento unico,
oppure
non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all’aiuto, e sono in grado di documentare che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia di animali per fini agricoli.