- 8 Luglio 2016
- Postato da: Staff
- Categoria: Notizie
Con riferimento ai contributi sulle ferie non godute, i datori di lavoro sono comunque tenuti a versare la contribuzione previdenziale.
Il prossimo 20 agosto, in particolare, tocca alle ferie maturate – ma non fruite – per l’anno 2014.
L’anticipo dei contributi sulle ferie non fruite, traggono origine sulla base delle disposizioni della convenzione Oil n. 132/1970, in base al quale l’INPS ne pretende l’anticipazione rispetto al momento effettivo di fruizione, una volta decorsi 18 mesi dalla loro maturazione.
Tale meccanismo, dunque, opera una netta separazione contabile tra i due momenti:
- quello di effettiva fruizione delle ferie;
- e quello della loro contribuzione (relativamente alle ferie arretrate ma non godute).
OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA: QUANDO SCATTA? | |
L’azienda non applica un regolamento contrattuale, aziendale o individuale che fissa un termine per il godimento delle ferie da parte dei lavoratori. | Il termine di versamento dei contributi è fissato al 18° mese successivo all’anno di maturazione. Ai fini operativi l’INPS ha stabilito che l’adempimento va osservato sulle retribuzioni del mese successivo a quello di scadenza del termine di obbligazione. Il termine di pagamento dei contributi è fissato quindi al 20 agosto di due anni dopo quello di maturazione delle ferie (salvo proroga estiva). |
L’azienda ha regolamenti aziendali o pattuizioni individuali che fissano un termine ultimo per il godimento delle ferie (più ampio di 18 mesi) da parte dei lavoratori. | Il termine di pagamento dei contributi è quello fissato dall’accordo, regolamento o pattuizione individuale. |
L’adempimento riguarda le ferie maturate nell’anno 2014, il cui termine per la fruizione è scaduto lo scorso 30 giugno.
Il versamento contributivo, in particolare, va ottemperato in corrispondenza degli adempimenti contributivi relativi al mese di luglio (che è il mese successivo a quello di scadenza del termine per la fruizione), per il quale il versamento è fissato al 20 agosto 2016.
Per il calcolo dei contributi da versare, bisogna sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto.
Fonte: Seac.it